Illuminazione pubblica: le novità per la PA nel Collegato Ambientale
All’interno del Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) vengono posti limiti stringenti al fine di limitare i consumi di energia nell’illuminazione pubblica. Tali limiti esplicitano i loro effetti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei professionisti che lavorano a stretto contatto con queste ultime.
La norma si pone l’obiettivo principale di agevolare il ricorso agli appalti verdi e l’applicazione di criteri ambientali minimi nei contratti pubblici. Ciò vale per il 100% degli acquisti di beni e servizi che impattano sui comuni energetici e le emissioni di anidride carbonica (come, ad esempio, attrezzature elettroniche, servizi energetici e appunto lampade per l’ illuminazione pubblica).
Gli articoli 18 e 19 del provvedimento impongono la realizzazione del Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, con riferimento al decreto del Ministro dell’ambiente dell’11 aprile 2008 rimasto in buona parte inattuato.
In particolare, s’impone la previsione negli atti di gara l’applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti attuattivi, relativi alle categorie di forniture e affidamenti delle seguenti tipologie:
– acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a led per l’illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
– attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, come personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici (Decreto Ministero Ambiante 13 dicembre 2013)
– servizi energetici per gli edifici: servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento e raffrescamento degli edifici (Decreto Ministero Ambiante 7 marzo 2012).
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