Illegittima l’inerzia dell’ufficio dinanzi ad una richiesta di ritipizzazione urbanistica
di MARIO PETRULLI
L’art. 2 della legge n. 241/1990 dispone, al comma 1, che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di provvedere sussiste anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest’ultima.
Tali fattispecie si rinvengono anche nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica: un esempio concreto è rinvenibile nella sentenza 22 febbraio 2019, n. 302, del TAR Puglia, Bari, Sez. III, nella quale i giudici hanno ritenuto illegittima l’inerzia dell’ufficio di fronte ad una istanza di ritipizzazione urbanistica della propria area a seguito dell’annullamento giurisdizionale di alcune previsioni urbanistiche, Ed infatti, il doveroso avvio del procedimento di ritipizzazione urbanistica di un immobile deriva, in primo luogo, dal principio di completezza delle previsioni del piano regolatore generale, stabilito dall’art. 7 della legge 1150 del 1942 il quale, nel prevedere che “Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale”, permette di comprendere come sia intollerabile un vuoto di disciplina urbanistica derivante, come nel caso, dall’annullamento giurisdizionale di alcune previsioni volte a normare la destinazione del cespite dei ricorrenti a livello urbanistico.
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