Il ruolo degli amministratori di enti e società nella gestione abusiva di rifiuti

di PAOLO COSTANTINO (Avvocato esperto di tematiche ambientali)

Tra le diverse materie del diritto ambientale, quella che maggiormente stimola il dibattito a livello dottrinale e giurisprudenziale è senza dubbio rappresentata dalla gestione dei rifiuti. E la spiegazione, in fondo, è alquanto semplice: nessun altro campo di applicazione della citata normativa ha la sua stessa portata, così vasta e generalizzata, dal momento che un semplice gesto, che chiunque e in qualunque momento può compiere, genera immediatamente rifiuti. Dalla cicca di sigaretta gettata in terra fino all’abusivo reimpiego di ingenti quantitativi di materiali derivanti da attività di costruzione, tutto rientra nella gestione (illecita) di rifiuti, con relativa applicazione delle norme amministrative e penali di riferimento. Tali norme, come noto, sono principalmente riportate nella parte IV del d.lgs. 152/2006 (c.d. T.U. Ambiente), dedicata alla “gestione dei rifiuti” (e alla “bonifica dei siti contaminati”).
Chiarito quale grande impatto applicativo possa avere la disciplina giuridica sui rifiuti, si comprende altrettanto bene come le applicazioni concrete delle norme di settore finiscano così spesso al vaglio della magistratura, periodicamente chiamata a decidere su gestioni di rifiuti di dubbia liceità.
Tra le norme che sono maggiormente coinvolte nelle maglie giurisprudenziali si registra senza dubbio l’art. 192, T.U. Ambiente, che sancisce il “divieto di abbandono” dei rifiuti. La norma, in buona sostanza, vieta tutte le possibili, abusive operazioni  di allontanamento di rifiuti (deposito e abbandono di solidi, sversamento di liquidi), stabilendo la responsabilità non solo del soggetto o dei soggetti che materialmente procedono con la condotta vietata, ma estendendo il rimprovero anche nei confronti dei soggetti che si trovino in un rapporto giuridicamente qualificato (proprietario, usufruttuario, usuario, ecc.) con l’area nella quale risultano abbandonati i rifiuti, sul presupposto, però, che costoro possano avere avuto un qualche coinvolgimento anche solamente colposo con la condotta materiale vietata; solo in questa eventualità, la cui dimostrazione spetta all’autorità comunale procedente mediante contraddittorio, si può estendere nei loro confronti sia l’ordine di rimozione che le eventuali conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (in caso di mancata ottemperanza all’ordine impartito).

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