Il geometra non può progettare strutture in cemento armato

La progettazione di strutture in cemento armato non può essere realizzata dei geometri. I geometri, infatti, possono progettare e realizzare piccole e modeste costruzioni civili, ma non quelle con strutture in cemento armato. Fanno eccezzione le piccole costruzioni accessorie a edifici rurali, o destinati ad aziende agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione d’uso, non comportano pericolo per le persone. 

A precisarlo sono i giudici della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 6402/2011.

I giudici hanno preso in esame il ricorso di un geometra che, dopo aver progettato un capannone industriale di 3600 metri quadri, non era stato retribuito per la sua prestazione professionale e hanno decretato, convalidando la decisione del Tribunale di Ancona che aveva respinto il ricorso, che la prestazione professionale. è stata contra legem, “per avere il professionista ecceduto i limiti delle competenze inderogabili fissati dalla legge e nello statuire, conseguentemente, che il relativo contratto d’opera professionale da lui concluso con la committente è nullo”

Infatti “quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto dando luogo a nullità assoluta dei rapporto fra professionista e cliente, rilevabile anche di ufficio, e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non riconosce alcuna azione per il pagamento della retribuzione”.

Sulla valenza dell’intervento dell’ingegnere che non si era limitato a controfirmare o a vistare il progetto, ma aveva provveduto alla sua redazione e ad effettuare la direzione dei lavori, con espressa assunzione di responsabilità, la Corte ribadisce che “la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicchè a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perchè è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità”.

“Siamo soddisfatti per la sentenza della Corte di Cassazione che, limitando lo sconfinamento delle attività dei geometri nelle professioni di architetto e di ingegnere, ristabilisce in modo inequivocabile il principio del rigoroso rispetto delle competenze professionali di ciascun soggetto” – ha così commentato la sentenza il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).

“Competenze professionali, qualità del progetto e della realizzazione delle opere – secondo gli architetti italiani – rappresentano elementi assolutamente imprescindibili e necessari per la tutela e per la sicurezza dell’ambiente e dell’abitare”.

Ribadiamo ancora una volta – conclude il Consiglio Nazionale – la nostra più ferma contrarietà a modifiche e ampliamenti delle competenze professionali che  non siano  realizzati con il coinvolgimento dei rappresentanti delle professioni coinvolte”.

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