Il completamento dell’opera edilizia iniziata e non terminata

di MARIO PETRULLI

Ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Testo Unico Edilizia, in caso di mancata realizzazione dell’opera nel corso del termine di efficacia del permesso di costruire, la realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

La norma merita un breve approfondimento. Innanzitutto, è evidente che la decadenza del permesso impedisce di completare l’intervento edilizio, con la conseguenza che l’eventuale ulteriore attività deve qualificarsi come abusiva perché realizzata in assenza di titolo. La norma stessa, inoltre, presuppone che la costruzione incompleta, raggiunto un certo grado di sviluppo, viene ad assumere caratteristiche che la rendono ultimabile attraverso le procedure tipiche degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

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