Friuli: il regolamento della legge urbanistica

Dopo l’attuazione della parte II edilizia, avvenuta con regolamento approvato con DPReg. 0296/Pres. del 17 settembre 2007, per garantire la completezza della disciplina e dettare le procedure per le varianti agli strumenti vigenti nelle more di adeguamento di cui all’art. 12 della legge regionale del Friuli 23 febbraio 2007, n. 5, è stato pubblicato nel BUR n. 12 del 19 marzo 2008 della Regione Friuli Venezia Giulia, il Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della medesima legge regionale.
Seguirà l’attuazione della parte III sul Paesaggio, che introdurrà nuove regole per le procedure di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Il regolamento è entrato in vigore il 26 marzo 2008.

Il regolamento di attuazione dell’urbanistica rappresenta dunque il completamento della disciplina urbanistica di cui alla legge regionale 5/2007. Permetterà ai Comuni di operare nelle more dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alla medesima legge regionale.

Sono da porre in evidenza:
– le norme relative alle varianti non sostanziali, che il Comune potrà adottare ed approvare autonomamente con procedure più snelle e senza controlli da parte dell’Amministrazione regionale;
– le norme sull’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere o di impianti pubblici e accordi di programma, le norme relative ai Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata.

Alla disciplina dei contenuti minimi degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale (DPP, PSC, POC e PAC) il Regolamento di attuazione si segnala per la previsione di:

– disposizioni particolari per i PAC di iniziativa pubblica e privata (artt. 8 e 9);
– norme sull`accelerazione delle procedure per l`esecuzione di opere o impianti pubblici e accordi di programma (art. 11);
– norme relative alle varianti non sostanziali (art.17). Il regolamento dispone che fino all’adozione del Piano strutturale comunale (PSC) è ammessa la formazione di nuove varianti non sostanziali di cui all’art. 63, comma 5, lett.a) della Lr n. 5/2007. Per varianti non sostanziali si intendono quelle che:
a) rispettano il limite di flessibilita` indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;
b) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zona omogenee A,B,C,D,G,H ed I, entro il limite del 10% delle superficie previste, ferma restando la quantita` complessiva delle superficie previste per le zone omogenee D,G,H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zona omogenee A, B e C, entro il limite del 10% delle superficie previste, ferma restando la capacita` insediativa teorica di piano;
c) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementano l`indice di edificabilita` territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura;
c) hanno ad oggetto l`individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilita` e per servizi pubblici;
d) hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;
e) derivano dall`approvazione di Piani comunali di settore.

Sono ammesse le varianti derivanti da Accordi di programma di cui agli art. 19 e 20 della Lr n.7/2000 e s.m.i e quelle previste dall’art. 63, comma 5 lett. b) e c), nonchè dal comma 6 della Lr. 5/2007.
Solo per le varianti non sostanziali (art. 63, comma 5, lett.a)) e per quelle indicate alle lett. b) e c) e al comma 6, il regolamento prevede una procedura di adozione e approvazione più snella che vede il Consiglio Comunale operare in autonomia senza controlli da parte dell’Amministrazione regionale.
Con l’art. 28 siano state introdotte delle modifiche e integrazioni al DPReg 0296/Pres del 17 settembre 2007 (Regolamento di attuazione della parte II Edilizia).

Vanno però fatte ulteriori segnalazioni:

Art. 2, commi 11 e 14 – Certificato di conformità urbanistica delle opere pubbliche
Alla generale previsione degli interventi soggetti a Dia (per i quali non era prevista la sottoposizione alla procedura di accertamento di conformità ai sensi dei rispettivi commi 3 e 4 dell`indicato articolo) si elencano dettagliatamente le tipologie edilizie per le quali, invece, in caso di non conformità con gli strumenti di pianificazione vigenti e/o adottati e ai regolamenti edilizi è imposta la relativa assoggettabilità.

Art. 20 – Rilascio del Permesso di costruire
Si introduce, dopo il comma 1, una nuova disposizione in cui si specifica che sono soggetti a rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del Dpr 380/01 (TU edilizia) gli interventi di trasformazione urbanistica edilizia che, pur non rientrando negli interventi edilizi tradizionali, esplicano i loro effetti sull’equilibrio ambientale.

Art. 13, comma 2 – Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti la demolizione e ricostruzione di cui all’art. 51 della Lr. N. 5/2007 (con la stessa volumetria e sagoma del preesistente) eseguiti nei limiti rientranti nelle variazioni non essenziali (che non importino modifiche dell’area di sedime) sono ammessi nel rispetto delle distanze tra edifici preesistenti se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. In tal caso è comunque consentito l’arretramento del profilo di facciata all`interno del sedime dell’edificio preesistente.

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica – ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico