Fotovoltaico, il 55% non si cumula
Autore: Fabrizio G. Poggiani
Fonte: www.italiaoggi.it
I pannelli fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica per l’ottenimento della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo sono esclusi dall`agevolazione del 55%, destinata solo agli interventi di risparmio energetico.
Così le Entrate che, con la risoluzione 20/5/2008, n. 207/E, sono intervenute in risposta a una precisa istanza di un contribuente sulla cumulabilita‘ degli incentivi, consistenti nell‘applicazione di una tariffa incentivante per la cessione di energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici, di cui agli artt. 6 e 7, dm 19/02/2007, e della detrazione del 55% disposta a favore degli interventi finalizzati al risparmio energetico, mediante il sostenimento di costi per l‘isolamento del tetto, del costo dei pannelli e dei relativi costi di manodopera, di cui al comma 344, art. 1, legge 296/2006 (Finanziaria 2007).
Il contribuente istante aveva affermato di aver installato un impianto fotovoltaico nella fase di ristrutturazione della propria casa, integrato sul tetto della citata abitazione, presentando l‘interpello al fine di ottenere chiarimenti in merito alla possibile applicazione congiunta della detrazione del 55% del costo sostenuto per l‘acquisto dei pannelli, con l‘aggiunta della manodopera relativa all‘installazione, e dell‘applicazione della tariffa incentivante applicabile alla cessione sul mercato intero di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. Nella soluzione interpretativa prospettata, il contribuente riteneva che la cumulabilita‘ fosse possibile e che quella relativa al 55% fosse incompatibile esclusivamente con la detrazione fiscale disposta a favore degli interventi edilizi di ristrutturazione, pari al 36%.
Come sempre, l‘Agenzia delle entrate ha ripercorso tutta la disciplina inerente alle detrazioni richiamate, confermando l‘applicazione della detrazione per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che realizzano un limite del fabbisogno di energia annua per il riscaldamento invernale, inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nell‘allegato al dlgs 192/2005 nel valore massimo di 100 mila euro. Il contribuente, pero‘, ha richiamato due tipologie di agevolazioni operanti nell‘ambito dell‘energia che perseguono, continua l‘agenzia, finalita‘ diverse in quanto quella indicata al punto che precede favorisce il contenimento dei consumi, mentre quella relativa alla tariffa incentivante favorisce la realizzazione di impianti a pannelli solari per la produzione di energia elettrica rinnovabile. Dalla precedente distinzione emerge chiaramente che sono due e differenti tra loro gli ambiti nei quali si realizza la produzione di energia, di cui uno finalizzato alla produzione ed uno al risparmio energetico, con la conseguenza che due e differenti, sia sotto l‘aspetto tecnico che giuridico, sono le relative agevolazioni applicabili.
Peraltro, la cumulabilita‘ dei due benefici non si rende possibile neppure da una lettura combinata delle norme contenute nel decreto 19/2/2007 del ministero dello Sviluppo economico che ha disposto che le tariffe incentivanti non sono applicabili all‘energia prodotta da pannelli solari, per i quali sia stata riconosciuta la detrazione fiscale del 36%, non richiamando alla stessa stregua la detrazione del 55%, di cui alla legge 296/2006.
Per le Entrate, in conclusione, la realizzazione dell‘impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica e non al conteniniento dei consumi di riscaldamento, non assume rilievo ai fini dell‘applicazione della detrazione del 55% richiamata, con la conseguenza che il contribuente puo‘ beneficiare della richiamata detrazione limitatamente alle altre spese sostenute per la riqualificazione energetica, come i costi di isolamento del tetto e la manodopera, ottenendo invece l‘applicazione della tariffa incentivante e il premio aggiuntivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA