Fonti rinnovabili: i limiti alle Regioni per impianti in zona agricola

Le Regioni non possono in alcun modo posizionare limiti ulteriori (rispetto a quelli statali) nell’ambito della realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Lo afferma una recente sentenza della Corte Costituzionale (più precisamente la n.166 del 11 giugno 2014): i giudici costituzionali hanno dichiarato illegittimo l’art. 2 comma 4 della Legge Regione Puglia 21 ottobre 2008 n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) per violazione dell’art. 117 comma 2 della Costituzione.

L’articolo in questione vietava “la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da filiera corta, cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall’impianto”. La normativa regionale, secondo la Consulta, andava pertanto a violare quanto previsto dal legislatore statale nel Decreto Legislativo n. 387 del 2003, nel quale sono enunciati principi fondamentali della materia, a riparto concorrente, attinente alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Secondo la legge nazionale, gli impianti energetici da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone agricole, anche se è necessario, in tale direzione, tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo. La specifica norma della legge regionale pugliese è stata pertanto tacciata di incostituzionalità. Per ulteriori informazioni su questa pronuncia e su questo particolare tema si consiglia di consultare l’approfondimento dottrinale di Antonella Mafrica intitolato Le Regioni non possono porre limiti ulteriori rispetto a quelli statali alla realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da fonti rinnovabili

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