Federalismo municipale, all’esame il 4° decreto attuativo

E` stato assegnato alla Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale“ (Atto n. 292 – Relatori On. Enrico La Loggia del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Giuliano Barbolini del Gruppo parlamentare PD) per l`espressione del parere al Governo, da rendersi entro l`8 gennaio p.v..

Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, contiene norme riguardanti l`autonomia impositiva dei Comuni, nel quadro della devoluzione fiscale delineata dalla L. n.42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) e costituisce il “quarto decreto attuativo“ dopo l`approvazione del D.Lgs 85/2010 sul federalismo demaniale (“primo decreto attuativo“), il D.Lgs 156/2010 sull`Ordinamento di Roma capitale (“secondo decreto attuativo“), e il D.Lgs sui fabbisogni standard di comuni, Province e citta` metropolitane (c.d. “terzo decreto attuativo).

In sintesi il provvedimento prevede:

1)Devoluzione ai Comuni della fiscalita` immobiliare
Viene disposto, in anticipazione a quanto previsto a regime, la devoluzione ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito derivante da alcune imposte tra cui l`imposta di registro, ipotecaria e catastale, l`IRPEF relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario), l`imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie, la nuova cedolare secca sugli affitti.

A tal fine viene istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio che avra` una durata massima di 5 anni e sara` sostituito successivamente dal “Fondo perequativo“, come stabilito dalla L. 42/2009 sul Federalismo fiscale.

Vengono, inoltre, stabilite misure finalizzate a rafforzare la capacita` di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei Comuni all`attivita` di accertamento tributario.

2) Cedolare secca sugli affitti
Viene prevista l`istituzione di una nuova imposta c.d. “cedolare secca sugli affitti“ che il proprietario di immobili locati ad uso abitativo avra` facolta` di scegliere in alternativa a quello attuale. Pertanto, a decorrere dall`anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze affittate congiuntamente all`abitazione, potra` essere assoggettato, se il locatore cosi` decidera`, a questa nuova imposta sostitutiva dell`IRPEF e delle relative addizionali, nonche` dell`imposta di registro e dell`imposta di bollo sul contratto di locazione.

L`imposta si applichera` in ragione di un`aliquota del 20% e sulla una base imponibile pari all`intero importo del canone di locazione annuo.

La cedolare secca potra` essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l`obbligo di registrazione.

3) Nuove forme di imposizione municipale
Il decreto prevede due fasi: una prima fase di avvio (di durata triennale:2011-2014) durante la quale i Comuni riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, nell`assetto attuale e una seconda fase, a partire dal 2014, quando saranno introdotte nell`ordinamento fiscale due nuove forme di imposizione municipale:
a) l`Imposta municipale propria (c.d. “IMU“, Imposta Municipale Unica). Tale misura e` volta a sostituire, per la componente immobiliare, l`imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, l`imposta di registro, l`imposta ipotecaria, l`imposta catastale, l`imposta di bollo, l`imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e l`imposta comunale sugli immobili.

Presupposto per l`applicazione dell`imposta municipale propria e` il possesso di immobili (IMU di possesso) ed il trasferimento degli stessi (IMU di trasferimento).

L`imposta municipale sul possesso e` dovuta per gli immobili diversi dall`abitazione principale, tale esclusione non si applica, pero`, alle unita` immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (villa) e A9 (castello  o palazzo di pregio artistico e storico).

L`imposta municipale di trasferimento e` dovuta per gli atti traslativi, a titolo oneroso o gratuito, della proprieta` di beni immobili in genere e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, nonche` per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita` e per i trasferimenti coattivi.

Nel caso di acquisto di “prima casa“, l`imposta e` dovuta nella misura del 2% e sostituisce l`imposta di Registro e le imposte Ipocarie e Catastali. Per l`acquisto di tutte le altre tipologie di immobili l`imposta municipale e` pari all`8% complessivo e sostituisce l`imposta di Registro e le imposte Ipotecarie e Catastali.

b) l`Imposta municipale secondaria facoltativa. Tale misura puo` essere introdotta, con esclusione degli immobili ad uso abitativo e sul presupposto di consultazioni popolari svolte secondo lo statuto comunale e la conseguente deliberazione del Consiglio comunale, per sostituire una o piu` delle seguenti forme di prelievo: la tassa per l`occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l`imposta comunale sulla pubblicita` e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l`autorizzazione all`installazione dei mezzi pubblicitari, l`addizionale per l`integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il presupposto per l`applicazione del tributo e` l`occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonche` degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche ai fini pubblicitari.

Lo Schema, su cui non e` stata raggiunta l`Intesa in sede di Conferenza Unificata (si veda, al riguardo, la notizia su “Attivita` Conferenze Stato-Regioni e Unificata“ dell`8 novembre 2010 n. 29), dopo l`espressione del parere parlamentare, tornera` al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
 Fonte: Ance

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