Fabbricati rurali, fino al 30 novembre per l’accatastamento
Entro il prossimo 30 novembre i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni dovranno essere accatastati nel registro edilizio urbano.
Non tutti i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni devono essere accatastati: esistono, infatti, alcune eccezioni.
a) Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
b) serre destinate alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Per il pagamento dell’IMU sui fabbricati rurali correttamente accatastati al Catasto edilizio urbano, sono previste due diverse modalità di pagamento.
Nel caso di fabbricati rurali strumentali già accatastati e forniti di rendita, il pagamento dovrà avvenire nella misura del 30% in acconto come per tutti gli altri immobili, mentre entro il 17 dicembre 2012 andrà versata la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Il secondo caso, invece, è quello dei fabbricati accatastati ancora come rurali e per quanti entro il 30 novembre 2012 saranno accatastati come fabbricati rurali strumentali: il versamento dell’imposta municipale deve avvenire in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.
Fonte: Ediltecnico.it
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