Esonero degli oneri per la realizzazione di una residenza accatastata come A7 (villino) in zona agricola
Un imprenditore agricolo: chiede l’esonero degli oneri concessori per la realizzazione di una residenza qualificabile come villino A7 in zona agricola, invocando l’art. 17 comma 3 D.P.R. 380/2001, secondo cui:
“Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; (…)”.
Il Comune: nega l’applicabilità della norma e del correlato esonero, in quanto l’edificio non avrebbe carattere rurale e non sarebbe collegato all’attività agricola.
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