Errore nel calcolo dell’importo dovuto a titolo di oneri concessori
di M. Petrulli
A seguito di alcune verifiche, ci siamo accorti di un errore nel calcolo dell’importo dovuto a titolo di oneri concessori da parte di una società a responsabilità limitata.
Abbiamo provveduto al ricalcolo ma, per errore, abbiamo indicato, quale destinatario della richiesta di pagamento, non la società ma l’amministratore; quest’ultimo, ci ha comunicato di non ricoprire più la carica da tempo ed intimato di ritirare la richiesta effettuata nei suoi confronti.
Si chiede di avere delucidazioni circa la soluzione per sanare l’errore.
Si evidenzia che l’ex amministratore di una SRL non possiede la legittimazione passiva a ricevere una richiesta di pagamento destinata alla società: ed infatti, essendo stata la società a presentare l’istanza per il rilascio del permesso di costruire ed attesa l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali quale è una SRL (cfr. l’art. 2462 del codice civile), le pretese creditorie del Comune non possono indirizzarsi contro la persona fisica che, in illo tempore, rivestiva la qualità di amministratore (TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 1° giugno 2023, n. 1360).
Si consiglia, pertanto, di procedere nel seguente modo:
- verificare che non sia ancora trascorso il termine di dieci anni dal rilascio del titolo edilizio, considerato che, diversamente, si avrà prescrizione della pretesa creditoria del Comune;
- accogliere la richiesta del suddetto ex-amministratore e annullare in autotutela la richiesta erroneamente inviatagli;
inviare la richiesta di pagamento, con l’indicazione dell’errore di calcolo iniziale e della nuova liquidazione, alla SRL, nella sede legale risultante dalla visura camerale aggiornata.
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