Energia, quando lo Stato decide in autonomia
La giurisprudenza costituzionale (cfr. C.Cost., 364/2006) è pacifica nel ritenere la materia delle procedure in campo di energie rinnovabili – come l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003 – attinente alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” che l’art. 117 Cost. assegna alla legislazione oncorrente Stato-Regioni.
L’art. 118, poi, in nome della ussidiarietà tra enti nelle funzioni amministrative sulle mterie dell’art. 117, prevede come regola la competenza comunale ma ammette conferimenti “più in alto” per esigenze connesse all’esercizio unitario.
Sul punto, l’art. 12 del d.lgs. 387/2003 cit. assegna alla regione il ruolo di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica.
Ciò posto, nella recente sentenza della Corte Costituzionale
n.215/2010 viene prospettata una possibile deroga dal riparto di competenze disegnato dagli articoli costituzionali citati, nella misura in cui si ammette la possibilità che lo Stato, quindi l’ente centrale, avochi a sé gli aspetti amministrativi nel settore dell’energia, seppure in maniera eccezionale e giustificata.
Invero, la sentenza citata ha proprio censurato una disposizione statale esuberante, che assegnava allo stato il compito di “individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla
distribuzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono
particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari” (art. 4, comma 1, d.l. 78/2009 come modif. da d.l. 103/2009 e conv. in l. 102/2009), prevedendo l’intesa con le regioni interessate “solo per l’individuazione degli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli concernenti il trasporto e la distribuzione”.
Questa limitazione è stata ritenuta incostituzionale da una regione e contestata nella competente sede giudiziaria.
Nell’accogliere il ricorso, la Consulta ha stabilito che “in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, non può in astratto contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.
In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni.
Ogni motivo d’urgenza dovrebbe inoltre comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.
Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o
prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio,
sia quanto all’an che al quantum.
Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale
anche sproporzionato”.
a cura di P. Costantino e P. De Maria
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