Emendamento al DL 112/2008
L’abolizione riguarda interi immobili o di singole unità immobiliari, e cancella l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica con un emendamento all’articolo 35 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, in discussione alla Camera. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005, che l’emendamento del Governo intende abrogare, insieme con i commi 8 e 9 dell’articolo 15 dello stesso Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni.
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In caso la modifica sia confermata, non verrà comunque meno l’obbligo di redigere l’attestato, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
Per effetto del Dlgs 311/2006, lo scorso 1° luglio è entrato in vigore l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; dal 1° luglio 2009 tale obbligo sarà esteso alle singole unità immobiliari, sempre nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
L’abolizione dell’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita è una misura analoga a quella, contenuta nel medesimo art. 35 del DL 112/2008, il quale prevede che, entro il 31 marzo 2009, siano disciplinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese, sia definito un sistema di verifiche degli impianti e sia rivista la disciplina sanzionatoria.
L’emendamento appena presentato anticipa il termine del 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2008.
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