Edilizia sportiva, in arrivo nuova legge per gli impianti
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati sta esaminando il testo di un disegno di legge (C/2800), già approvato in prima lettura dal Senato, volto ad agevolare la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi, anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni di rilievo europeo o internazionale.
Poichè al ddl trasmesso dal Senato sono stati abbinati altri disegni di legge presentati da singoli Deputati, per procedere in tempi brevi la Commissione, lo scorso luglio, aveva nominato un Comitato ristretto con il compito di elaborare un testo base.
Nella seduta dello scorso 15 dicembre, pertanto, la Commissione VII ha ripreso l’esame del provvedimento, adottando il nuovo testo base condiviso da tutte le forze politiche e che, proprio grazie a questa unanimità di consensi, dovrebbe essere approvato direttamente ”in sede legislativa, vale a dire dalla stessa Commissione VII senza l’ulteriore passaggio presso l’Aula della Camera.
In via preliminare si evidenzia che la nuova normativa è incentrata sull’elaborazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Piano triennale di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva, sulla base del quale, nei limiti delle risorse disponibili, avviene la concessione di contributi destinati all’abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti.
In particolare il provvedimento prevede l’attivazione di due tipologie di interventi:
– realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali, ossia opere comprendenti una pluralità di impianti collegati dal punto di vista funzionale e strutturale ed abbinati ad altre strutture con destinazioni diverse finalizzate alla fruibilità e alla valorizzazione del complesso per consentire la sostenibilità economica dell’investimento;
– ristrutturazione di impianti esistenti o loro trasformazione in complessi multifunzionali.
Per quanto riguarda i primi, l’iniziativa è rimessa ai comuni interessati o a determinati soggetti proponenti e cioè:
– società sportive;
– società di capitali da queste controllate;
– soggetti privati o pubblici che stipulino con la società sportiva un accordo per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero del diritto d’uso su tali immobili per una durata di almeno venti anni.
Questi soggetti procedono all’individuazione – supportata da uno studio di fattibilità e da un piano finanziario – delle aree sulle quali verrà realizzato l’intervento ed entro sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità, il comune conclude la stipula di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 ”Testo Unico degli enti locali”, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere.
L’attuazione dell’accordo di programma avviene anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla Legge 179/1992.
Qualora l’area sia di proprietà comunale, una volta attribuita l’idonea destinazione urbanistica, è previsto che il comune possa trasferirla, in proprietà o in diritto di superficie, a titolo oneroso al soggetto proponente tramite assegnazione diretta.
Per favorire gli interventi di ristrutturazione di impianti esistenti ovvero di trasformazione degli stessi in complessi multifunzionali, i comuni possono:
– cedere in proprietà o in diritto di superficie gli impianti sportivi esistenti alle società sportive che ne abbiano a qualsiasi titolo legittimo l’uso prevalente;
– prevedere la possibilità di un incremento delle cubature che già insistono sull’area al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.
Si evidenzia che, in base all’art. 11 la nuova normativa troverà applicazione anche ai progetti di nuova costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge.
Fonte: Aniem
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