Edilizia sociale, ampliata la possibilità di acquisto in Piemonte

Sono numerosi e importanti i provvedimenti in materia di edilizia sociale e di alienazione di immobili realizzati con contributi pubblici contenuti nel collegato alla legge finanziaria 2011 approvato il 6 luglio dal Consiglio regionale.

Le norme introdotte rivestono particolare importanza sia nei confronti dei cittadini sia nei confronti degli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale. Consentono in genere una più ampia possibilità di cessione degli alloggi realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali, in particolare a favore degli assegnatari soci di cooperative a proprietà indivisa.

Si elimina di fatto una disparità esistente nella normativa attuale, che prevede tale possibilità solo per gli alloggi realizzati con contributi regionali o statali concessi prima dell’entrata in vigore della legge 179/1992. Tra i criteri per l’autorizzazione all’acquisto si introduce la vetustà dell’alloggio in luogo del periodo di assegnazione e si definiscono in modo più puntuale gli aspetti finanziari, il riutilizzo delle plusvalenze realizzate con le vendite per incrementare il patrimonio di alloggi destinati alla locazione permanente e l’utilizzo delle restituzioni dei contributi concessi per l’attuazione degli interventi del Programma casa.

“Le nuove norme vanno incontro alle esigenze di molte famiglie assegnatarie di alloggi realizzati con contributi pubblici che desiderano diventare proprietarie dell’alloggio dove risiedono da diversi anni – afferma Ugo Cavallera, vicepresidente della Regione e assessore all’Edilizia residenziale – Ampliare la possibilità di vendita di alloggi di proprietà pubblica avrà anche effetti positivi sul bilancio regionale, in quanto saranno recuperati in parte i contributi erogati negli anni precedenti”.

Inoltre, viene rinviata al 31 dicembre 2011 l’entrata in vigore della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), consentendo fino a quella data l’assegnazione su riserva del 50% degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, così da consentire il maggior soddisfacimento delle situazioni di emergenza abitativa.

L’introduzione di un nuovo comma all’art. 54 consente l’alienazione degli alloggi di edilizia sociale facenti parte di piani di vendita già presentati dagli enti proprietari prima dell’entrata in vigore della legge stessa, fronteggiando in tal modo gli impegni, anche quelli assunti ma non completati durante la precedente legislatura.

Da ultimo, con le modifiche introdotte all’art. 51 della stessa legge si definisce in modo più preciso, anche per facilitare l’applicazione della normativa fiscale, la natura della quota parte dei canoni incassati dall’ente gestore, eccedenti i costi generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria. Il versamento della cosiddetta quota residuale da canoni dovrà avvenire nella Gestione speciale, appositamente istituita presso ciascuna Agenzia territoriale per la casa.

Il vicepresidente Cavallera può quindi sostenere che “prosegue l’impegno della Giunta regionale per rispondere in maniera il più possibile puntuale alle condizioni di disagio abitativo con strumenti normativi condivisi da tutti coloro che operano sul campo, assicurando importanti risposte di welfare alla collettività e attivando risorse che consentiranno di riqualificare aree urbane periferiche e disagiate. E’ per noi motivo di grande soddisfazione poter assicurare in maniera il più possibile diffusa il bene casa che rappresenta un elemento fondante per la sicurezza delle famiglie e per una buona qualità della vita.

Fonte: Regione Piemonte

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