Edilizia per studenti universitari, stabiliti gli standard minimi
Gli alloggi degli studenti universitari devono avere caratteristiche tali da agevolare la frequenza degli studi e allo stesso tempo favorire l’integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.
Gli standard minimi dimensionali e qualitativi di alloggi e residenze e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la realizzazione degli stessi sono stati stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il Decreto n. 27/11 del 7 febbraio 2011 (G.U. n. 97 del 28 aprile 2011).
Stabilite anche le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti (Decreto n. 26/11) e l’adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per gli alloggi (Decreto n. 127/2011).
Nelle residenze per studenti devono essere previste varie aree funzionali, in modo tale che siano ottemperate le esigenze di individualità e di socialità:
– area residenza, che comprende le funzioni residenziali per gli studenti;
– area servizi culturali e didattici, dedicata allo studio, alla lettura, alle riunioni;
– area servizi ricreativi, che comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e alla socializzazione, che lo studente compie in forma individuale o di gruppo;
– servizi di supporto, gestionali e amministrativi;
– accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all’interno di queste.
Queste alcune delle prescrizioni sulle dimensioni degli ambienti.
1) La superficie netta da adibire alle funzioni residenziali a posto alloggio (p.a.) deve essere uguale o superiore a 12,5 m²/p.a. per la camera singola (incluso il servizio igienico) o 9,5 m²/p.a. per la camera doppia (incluso il servizio igienico). Per gli utenti con disabilità fisiche o sensoriali deve essere riservato un numero di posti alloggio non minore al 5% del numero di posti alloggio totali. In tal caso la superficie a posto alloggio deve essere incrementata almeno del 10%.
2) La superficie da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere non minore a 6,0 m²/p.a. e dovra’ comprendere i servizi culturali e didattici (AF2), i servizi ricreativi (AF3) ed i servizi di supporto (AF4).
3) Le dimensioni minime devono essere: camera singola (posto letto, posto studio) non minore di 11,0 m²; camera doppia (due posti letto, posto studio) non minore di 16,0 m². Non sono ammesse camere con piu’ di due posti alloggio; servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, non minore di 3,0 m².
Il provvedimento ministeriale indica anche quali criteri devono essere rispettati nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca.
Tra i requisiti di compatibilità ambientale, i nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi.
Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti.
Devono essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia e di acqua potabile, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili.
Nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati materiali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell’ottica del riciclo e del riutilizzo.
Fonte: Governo
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