Edilizia: l’intervento che altera volumi e sagoma di un edificio non è una ristrutturazione
Una interessante sentenza del Tar Liguria ha evidenziato, circoscritto e chiarito il concetto per cui un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione che altera i volumi e la sagoma dell’edificio preesistente non è in alcun modo qualificabile come ristrutturazione.
La sentenza n. 1149/2013 del Tar Liguria depositata il 23 agosto afferma testualmente: “La espressa classificazione come ristrutturazione di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione con recupero del sottotetto che alteri i volumi e la sagoma dell’edificio preesistente è infatti incompatibile con la disposizione di principio di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, a mente del quale gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione sono ricompresi nell’ambito della ristrutturazione edilizia soltanto ove sia assicurato il rispetto della stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente”.
Nel caso di specie – l’impugnazione da parte di un privato di un provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire effettuato da un Comune – il tribunale ritiene pacifico il fatto che qualora vi sia sopraelevazione e mutamento di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente (elemento confermato dai fatti nel caso concreto) l’intervento debba qualificarsi come nuova costruzione. Così ha ritenuto il tribunale, utilizzando come pilastro normativo appunto il D.P.R. n. 380/2001, il quale ha introdotto norme di principio in tema di classificazione degli interventi edilizi.
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