Edilizia, cosa succede se un ordine della p.a. arriva in ritardo?

È una domanda normale e ovvia da porsi, soprattutto in materia edilizia, quando gli ordini hanno una valenza cogente, con effetti conseguenti anche gravi; basti pensare all’ordine di sospensione dei lavori, che, se disatteso, ha conseguenze di carattere penale, vista la punibilità della violazione ai sensi dell’articolo 44 del DPR 380/2001 , per cui la violazione di un ordine di sospensione dei lavori è punito come reato.

Allora occorre valutare molto attentamente le ipotesi in cui occorra emettere un ordine di questo tipo, a parte i casi in cui la norma li prevede come comportamento obbligatorio, da parte delle Amministrazioni, l’emissione di un tale ordine, tanto che le amministrazioni non hanno scelta discrezionale ma solo un comportamento obbligato e si devono comportare come la legge impone.

Ma siccome, nella maggior parte dei casi, gli ordini di sospensione dei lavori sono emessi a discrezione dell’Amministrazione, che valuta se sia necessario il provvedimento di carattere cautelare per non cagionare effetti peggiori, qualora i lavori proseguano, si rende necessario capire quali siano i profili di legittimità dell’operato amministrativo che funzionano da limiti e confini alla azione amministrativa.

Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla lettura dell’articolo “Cosa succede se un ordine della p.a. arriva in ritardo?”di Paola Minetti, nella sezione Approfondimenti, in home page.
 

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