Edilizia, al via la mediazione civile obbligatoria
In attuazione della riforma del sistema giudiziario, avviata con la L. n. 69 del 2009, e` stato introdotto nel nostro ordinamento l`istituto della mediazione civile e commerciale con l`obiettivo di deflazionare i tribunali ordinari rispetto al carico degli arretrati.
Tale istituto, cosi` come delineato nel D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, diventera`, a decorrere dal 20 marzo 2011, condizione di procedibilita` (ossia non si puo` andare direttamente in giudizio dinanzi a un tribunale se non si e` prima tentata la via della composizione amichevole della controversia) per quasi tutte le controversie civili e commerciali vertenti in particolare su:
– diritti reali
– divisione
– successioni ereditarie
– patti di famiglia
– locazione
– comodato
– affitto di aziende
– risarcimento del danno da responsabilita` medica
– risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa
– contratti assicurativi, bancari, finanziari
L`omissione del procedimento preventivo di mediazione sara` rilevabile ad istanza di parte (convenuta) o d`ufficio, non oltre la prima udienza.
Per le liti riguardanti, invece, tutte le questioni legate al condominio o ai sinistri stradali o dei natanti l`obbligo al previo tentativo di mediazione obbligatoria e` stato rinviato di un ulteriore anno (vedi, infatti, l`art. 2, comma 16-decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).
L`elenco delle materie per le quali l`istituto della mediazione assume carattere obbligatorio e` tassativo anche se la definizione dei confini delle materie stesse sembrerebbe abbastanza indeterminata e sara` affidata alla prassi applicativa.
Si ricorda, infine, che per tutte le altre controversie, purche` vertenti su diritti disponibili e riguardanti sempre le materie civile e commerciale, la possibilita` di ricorrere allo strumento della mediazione e` gia` utilizzabile in via facoltativa da chiunque voglia tentare una risoluzione extragiudiziale mediante presentazione di apposita domanda presso gli organismi di mediazione appositamente autorizzati.
Fonte: Ance
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