DURC online semplificato: le ultime direttive dell’INPS

Prenderà il via il prossimo 1 luglio la rivoluzione del DURC online semplificato, tramite una procedura che consentirà il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in formato pdf con un solo click. La conferma era giunta nelle scorse settimane dal Ministero del Lavoro, con la previsione di risparmio per la pubblica amministrazione e le imprese interessate di oltre 100 milioni di euro all’anno. Leggi in proposito l’articolo DURC, la semplificazione arriva attraverso un click.

Il DURC avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi) senza bisogno di richiederne ogni volta uno nuovo.

Ora, tramite la circolare 19/2015, il Ministero del Lavoro ha spiegato che in un primo momento, fino all’implementazione del sistema informatico, non potranno effettuare le verifiche i soggetti delegati dall’impresa o dal lavoratore autonomo, le banche e gli intermediari finanziari. Potranno invece accedere alle banche dati i delegati allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, come commercialisti e consulenti del lavoro.

Nel frattempo l’INPS si prepara alla certificazione della regolarità contributiva in tempo reale e mediante il messaggio 45482/2015 raccomanda alle sedi territoriali che le verifiche siano effettuate entro 72 ore dal ricevimento delle istanze. Nel caso in cui, dopo la presentazione dell’istanza di verifica da parte degli interessati, vengano riscontrate incongruenze, gli uffici territoriali competenti sono tenuti a verificare entro 72 ore se le inadempienze sono reali o se sono prodotte da un’archiviazione non corretta. In quest’ultimo caso sarà possibile certificare la regolarità dell’impresa forzando la procedura.

Qualora invece l’inadempienza dovesse essere confermata, l’irregolarità dovrà essere comunicata entro 72 ore, concedendo 15 giorni per la regolarizzazione.

L’iter complessivo dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico