Durc: nuovi chiarimenti dal ministero

Nuovi chiarimenti  arrivano dal ministero del lavoro sul Documento unico di regolarità contributiva (Durc) e, in particolare, sulla norma che subordina i benefici contributivi al possesso del Durc.
 
La circolare n. 34 del 15/12/2008 fornisce nuove indicazioni sulle procedure amministrative per la concessione dei benefici contributivi e sui relativi adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Chiarimenti sono forniti anche sulle disposizioni dell’art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007, secondo il quale, in assenza dei requisiti per il rilascio del Durc, gli enti preposti al rilascio del Documento unico, prima dell’emissione e dell’annullamento del Durc già rilasciato, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.
 
Il ministero ha spiegato che per accedere ai benefici contributivi non è necessario il materiale rilascio del Durc ma, più semplicemente, gli Istituti previdenziali sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc.
 
Inoltre, come già chiarito dalla circolare 5/2008, ha precisato che l’emissione del Durc non è possibile, per determinati periodi di tempo, in conseguenza di illeciti penali e amministrativi.
In questi casi i datori di lavoro dovranno infatti autocertificare l’inesistenza di violazioni o il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Il ministero ha poi spiegato che l’autocertificazione va inviata alla Direzione provinciale competente per il territorio in cui è ubicata la sede legale dell’azienda e che i datori di lavoro, che già usufruiscono di benefici contributivi, sono tenuti ad inviare l’autocertificazione entro il 30 aprile 2009.
Tale adempimento sostituisce l’invio del modello SC37 all’Inps e l’invio dell’autocertificazione all’Inail richiesta in occasione dell’autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT.
 
Per il Ministero i datori di lavoro che non hanno ancora richiesto i benefici contributivi di cui alla circolare 5/2008, dovranno inviare la suddetta autocertificazione prima della richiesta del beneficio e comunque, in sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2009.

Alla nuova circolare è allegato il modello di autocertificazione  che va redatto.
 
Per il termine dei 15 giorni, previsto dall’art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007, entro cui il datore di lavoro deve regolarizzare la propria posizione, al fine del rilascio del Durc, la circolare chiarisce che i 15 giorni decorrono necessariamente dalla “notifica” dell’inadempienza contributiva accertata.
 
La circolare sarà pubblicata entro breve tempo.

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