DURC, intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di irregolarità
L`Inps, il 13 aprile scorso, ha pubblicato la circolare n. 54/2012 in merito all`intervento sostitutivo della stazione appaltante, previsto dall`art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, nei casi in cui il responsabile del procedimento verifichi l`irregolarita` del Durc relativamente alla posizione dell`appaltatore o del subappaltatore.
Tale intervento, come ormai ricordato in piu` circostanze, comporta il pagamento diretto nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse Edili, dopo aver proceduto alla trattenuta dello 0,50% che sara` svincolata solamente in sede di liquidazione del saldo finale.
Viene ribadito che l`intervento sostitutivo operera` anche nel caso in cui il debito della stazione appaltante sia in grado di colmare le irregolarita` accertate con il Durc solo in parte, nel qual caso il relativo pagamento sara` effettuato proporzionalmente presso i predetti enti.
Qualora, poi, l`irregolarita` riguardi il subappaltatore, l`intervento sostitutivo operera` nel limite del debito che l`appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.
Di seguito alcune istruzioni operative:
a) Comunicazione preventiva
Ogni qualvolta il responsabile dei lavoro acquisisca un Durc irregolare, la stazione appaltante deve comunicare la volonta` di intervenire per posta elettronica certificata alla Sede Inps che ha accertato l`inadempienza, mediante il modello allegato alla circolare e indicando l`importo che si intende versare.
b) Versamento dei crediti
Il pagamento di quanto dovuto sara` effettuato successivamente, secondo le modalita` previste per l`adempimento contributivo da parte dell`esecutore o del subappaltatore nei confronti dell`Inps.
A tal proposito, l`Istituto ha anche ricordato che l`Agenzia delle Entrate, con l`allegata circolare n. 34 dello scorso 12 aprile, ha disposto l`integrazione della “tabella dei codici identificativi“ prevista nella sezione Contribuente del modello F24, istituendo il Codice 51 che indica l`intervento sostitutivo.
L`Inps prosegue precisando che la compilazione della detta sezione Contribuente dovra` riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento, mentre nel campo codice fiscale del coobbligato dovra` essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante.
Al fine di uniformare le modalita` dell`intervento sostitutivo, l`Inps ha predisposto un modello contenente tutte le informazioni utili all`effettuazione di tale intervento, tra le quali l`eventuale conferma o variazione dell`importo e le modalita` di compilazione del modello F24.
Il pagamento dovra` essere effettuato entro 30 giorni, comunicandolo successivamente mediante Pec o email all`Inps, al fine di gestire successivi ulteriori interventi.
c) Ulteriori istruzioni
Prima dell`emissione del Durc irregolare, il contribuente deve essere inviato a regolarizzare, in base all`art. 7, co. 3 del D.M. 24/10/2012, entro i successivi 15 giorni.
Tenuto conto di tale invito e dei tempi brevi di tale procedura e di emissione del Durc, potrebbe avvenire che nel frattempo il debito si sia ridotto, al seguito del pagamento del contribuente di partite di credito maturate successivamente all`emissione del Durc.
Alla luce di cio`, l`operatore Inps, una volta ricevuto il modello relativo alla comunicazione preventiva della stazione appaltante deve:
– verificare l`attuale posizione debitoria del contribuente;
– definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata;
– trasmettere, non oltre il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione preventiva, il modello al responsabile del procedimento, contenente tutti i dati relativi all`espletamento del corretto intervento.
In tal senso sono state date istruzioni agli operatori Inps al fine di evitare eventuali duplicazioni e versamenti non dovuti.
Si segnala, inoltre, che nella circolare dell`Agenzia delle Entrate e` stato riportato, oltre al codice identificativo dell`intervento sostitutivo, anche il Codice 50 per i casi di versamenti effettuati a titolo di responsabile solidale ai sensi dell`art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, cosi` come da ultimo modificato dal D.L. n. 5/2012.
Fonte: Ance
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