D’obbligo l’aggiornamento annuale del prezzario lavori pubblici

In seguito al ricorso presentato da alcune aziende associate, il Tar della Puglia ha espresso alcune considerazioni in tema di aggiornamento dei prezzari, con la sentenza 3468/2007.

Il vigente art. 133 comma 8 del codice dei contratti pubblici impone alle pubbliche amministrazioni l’aggiornamento annuale del proprio prezzario dei lavori pubblici, che perde validità al 31/12 di ogni anno e può essere utilizzato solo fino al 30 giugno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
La disaposizione vuole dettare norme di azione di interesse per i privati, tutelabili, in quanto tali, dinanzi al giudice amministrativo.
Nel caso in cui venga posto a base d’asta un prezziario non aggiornato, i soggetti interessati a partecipare alla gara possono impugnare gli atti a base di gara, far valere davanti al Tribunale amministrativo competente il vizio di violazione di legge e richiedere l’annullamento del bando per illegittimità di un presupposto essenziale (il prezzario) su cui lo stesso viene fondato.

Già il Tar di Catania si era espresso a favore della sospensione di procedimenti di gara instaurati ponendo, a base degli stessi, progetti redatti con prezziari non aggiornati; decisione poi confermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia.

Il Tar di Lecce con la sentenza in esame riconosce come legittima la pretesa delle imprese a che siano posti a base di gara progetti redatti con prezzari aggiornati, e conferma, nella parte relativa ai prezzi utilizzati, l’annullamento del bando e del progetto a base d’asta.

Il Giudice amministrativo articola il proprio ragionamento su un profilo di carattere meramente processuale e su uno di carattere sostanziale. Sul piano processuale, il Tribunale evidenzia la possibilità e l’onere, senza necessità di partecipare alla gara e di attendere l’eventuale atto applicativo del bando, di impugnare l’atto direttamente, nel caso in cui si contesti il bando, a causa del prezziario non aggiornato. Questo perchè l’utilizzo di un prezzario non aggiornato costituirebbe una di quelle una clausola idonea a generare una lesione immediata (CS., 27 gennaio 2003, n. 1).

Oltre al riderimento alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di clausole escludenti, è rilevante il ragionamento svolto dal Tribunale, secondo cui è inutile e contro ogni buon senso imporre ad un’impresa di partecipare alla gara per poter impugnare il bando, in un’ipotesi in cui l`impresa (contestando la bontà del progetto, in quanto basato su di un prezzario non attualizzato ai prezzi di mercato) sarebbe comunque costretta a formulare un’offerta sulla base dei prezzi che non condivide e non ritiene congrui.

Inoltre, il termine per l’aggiornamento dei prezzari non deve avere natura meramente sollecitatoria. In base alla normativa regionale pugliese (art. 13 della legge regionale n. 13/2001) l’aggiornamento annuale del prezziario da parte della Regione è comunque obbligatorio: il prezziario deve essere usato dalle stazioni appaltanti come base per i computi estimativi dei progetti da porre in gara.
La stazione appaltante ha violato la norma nazionale e regionale, in quanto, pur essendo disponibile il prezziario regionale aggiornato al 2006, ha invece continuato a fare riferimento al prezzario del 2002, contenente prezzi inferiori del 30-35% rispetto a quelli del nuovo prezziario. A parere del Giudice amministrativo, inoltre, l’eventuale scelta dell’amministrazione di porre a base di gara prezzi inferiori a quelli del prezziaro vigente deve essere adeguatamente motivata e giustificata: non sarebbe assolutamente sufficiente, ma tutto incongrua, una motivazione basata sulla necessità di evitare eccessivi ribassi. L`utilizzo di un prezzario non aggiornato, al contrario, costringe i concorrenti a formulare offerte troppo basse rispetto alla realtà di mercato. La funzionalità di certi meccanismi a protezione della formulazione di ribassi adeguati e seri (ad esempio la valutazione dell’anomalia) è garantita proprio dal fatto che a base di gara sia posto un progetto correttamente stimato in termini economici. Soltanto così i concorrenti possono formulare adeguatamente la propria offerta e attuare una concorrenza seria ed oggettiva nel mercato dei lavori pubblici.

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