Dl Sviluppo, come cambia l’autorizzazione paesaggistica?
Anche la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica è stata modificata di recente con il decreto legge sviluppo, convertito in legge.
In particolare, l’art.146 del d.lgs.42/2004 specifica tuttavia che la Regione può delegare l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, per il rispettivo territorio, a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali, agli enti parco, a Comuni.
Ma questo può avvenire ad una condizione, ovvero gli Enti destinatari della delega devono disporre di strutture, in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
Questa è una novità apportata dal decreto legge sviluppo al testo dell’art. 146 e fa desumere che la materia debba essere gestita da uffici/settori differenti, per cui differenti debbano essere il responsabile del procedimento ambientale e il responsabile del procedimento edilizio.
All’interno di ciascun Comune, però occorre vengano differenziate le attività di tutela paesaggistica e l’esercizio delle funzioni in materia urbanistico-edilizia.
L’autorizzazione paesaggistica va acquisita prima di poter realizzare un intevento edilizio, su area assoggettata a vincolo paesaggistico.
Per approfondire sulle novità apportate dal Decreto Sviluppo alla procedura di rilascio vi suggeriamo la lettura della Prima parte dell’articolo “Come cambia la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dopo il Decreto legge Sviluppo convertito”, pubblicato in home page, nella sezione Approfondimenti.
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