Distanze in edilizia: la valutazione tecnico-discrezionale del Comune
Nel rilascio dei permessi il Comune è tenuto ad effettuare una valutazione tecnico-discrezionale sulla effettiva necessità delle deroghe alle altezze e alle distanze ammesse per favorire interventi di riqualificazione energetica.
Queste non possono infatti essere decise in maniera autonoma dal costruttore: ad affermarlo è il TAR Abruzzo tramite la sentenza 14 maggio 2015, n. 206. Nel caso di specie erano state segnalate delle irregolarità dopo la realizzazione di una palazzina residenziale: il Comune aveva conseguentemente svolto dei sopralluoghi ed emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione.
Gli interessati avevano immediatamente proposto ricorso sostenendo che la presunta violazione delle altezze e delle distanze era dovuta all’applicazione ai solai e ai muri esterni di pacchetti termici utili al risparmio energetico, ritenendo quest’ultima una deroga alle norme in materia di altezze massime e distanze minime ammessa dal d.lgs. 115/2008 (che consente maggiori spessori per ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica).
Il TAR definisce invece la deroga non automatica: a parere dei giudici amministrativi, il Comune deve valutare se sono possibili soluzioni alternative in grado rispettare le prescrizioni sulle distanze e le altezze. Nel caso in cui il richiamo alle norme che consentono la deroga per motivi di risparmio energetico sia fittizio, il Comune è pertanto tenuto ad emettere l’ordine di demolizione.
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