Distanza tra edifici, cambia in caso di una terrazza aggettante?

Secondo l’art. 9 del D.M. 1444/68 la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è di 10 metri lineari.

In caso di presenza di una terrazza aggettante, essa può essere ricompresa nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano lo preveda. 
In assenza di una tale norma di piano, le terrazze non sono computabili ai fini delle distanze fra edifici, in quanto hanno una sporgenza di ml. 1,76 e sono completamente aperte.

Così è stato stabilito recentemente dal T.A.R. Toscana con la sentenza n. 993 del 9 giugno scorso.

I giudici sono intervenuti a seguito di un ricorso presentato da due proprietarie di un immobil che hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune ad una terza persona, per la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale da realizzare sul terreno confinante.
Le ricorrenti lamentano la violazione delle norme sulle distanze dai confini.

Le ricorrenti affermano che la costruzione sarebbe posta ad una distanza di soli 6,36 mt. dalla parete finestrata del fabbricato di loro proprietà, in asserita violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 che impone il rispetto della distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate.

I giudici rispondono che il D.M. n. 1444/68 risulta rispettato in quanto intercorrono sempre almeno mt. 10 dalle pareti finestrate esistenti rispetto alle pareti del nuovo edificio e
per la supposta violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 in ragione della presenza di terrazze aggettanti poste, secondo le ricorrenti, a meno di mt. 10 in corrispondenza della proiezione ortogonale delle finestre stesse, il rilievo non ha pregio.

“La giurisprudenza – spiegano i giudici del T.A.R. – ha, infatti, ormai chiarito la natura di norma di ordine pubblico dell’art. 9 del D.M. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, precisando tuttavia che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò. E tale norma nel caso di specie non è rinvenibile”.

“Vi è, peraltro, una norma (art. 3, comma 6, delle N.T.A. del P.R.G.) – aggiungono – che detta la definizione di “Distanza dai confini”, stabilendo che “è la distanza fra le proiezioni orizzontali dei fabbricati per la parte fuori terra e i confini escluse le terrazze e gli aggetti di carattere ornamentale e strutturale con sporgenze inferiori o uguali a mt. 2,00”.
Dunque, se la terrazza non supera i due metri di sporgenza non viene computata ai fini delle distanze dai confini”.

“Ne consegue che nella fattispecie in esame le terrazze non sono computabili ai fini delle distanze fra edifici, in quanto hanno una sporgenza di ml. 1,76 e sono completamente aperte”.

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