Distanza, almeno 10 metri anche in caso di una sola parete finestrata
Sulla distanza tra fabbrcati la Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza n. 13547 del 21 giugno scorso, che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata.
Ed è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente per l’applicazione di tale distanza che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio.
I giudici della Suprema Corte sono intervenuti su un caso di richiesta di demolizione di una nuova costruzione, richiesta fatta dal proprietario dell’edificio confinante perchè il nuovo edificio non rispettava la distanza minima dalla propria costruzione.
“Questa Corte ha più volte ribadito che – spiegano i giudici -, ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, di possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza.
Un diverso principio non è dettato dalle norme tecniche edilizie allegate al PRG del Comune in questione, le quali prescrivono che la distanza dai confini può essere nulla o non inferiore a 5 metri purchè si tratti di “confini non edificati”.
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