DIA, quali le opere realizzabili?

Come sappiamo nell’arco di pochi mesi l’intera disciplina edilizia è stata rivoluzionata da numerose leggi di modifica (dalla legge n. 106/2011 alla legge n. 134/2012). Ne consegue che non è facile per tutti stabilire con precisione i confini della DIA (o della super DIA).

Prendendo spunto dal volume dell’arch. Mario Di Nicola “Il riordino della disciplina edilizia“, proviamo a fare un pò di chiarezza.

Preliminarmente possiamo dire che con la DIA sono realizzabili gli interventi che non siano riconducibili all’elenco che troviamo all’articolo 6 (attività di edilizia libera) e all’articolo 10 (interventi subordinati al permesso di costruire) del Testo Unico dell’Edilizia.

Ma non basta. La Denuncia Inizio attività viene utilizzata anche per le varianti a permessi di costruire che:

– non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
-non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia,
– non alterino la sagoma e non violino le prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Infine una parola sulla c.d. super DIA, cioè la Denuncia Inizio Attività che può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire per interventi soggetti al pagamento del contributo di costruzione.
La super DIA può essere utilizzata per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica in casi specifici.

Ricordiamo, infine, che la Denuncia Inizio Attività ha una validità di tre anni. Alla conclusione dei lavori si dovrà comunicare la fine lavori e il progettista incaricato dovrà emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.

Fonte: Ediltecnico

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