Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica degli edifici

Firmati dal Ministro dello sviluppo economico i decreti attuativi della Finanziaria 2008 (detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici), emanati con il DM 19 febbraio 2007, che contiene le istruzioni e la modulistica per richiedere tali detrazioni. La Finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione Irpef del 55% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per:
– il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
– gli interventi su coperture, pavimenti e finestre;
– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

La Finanziaria 2008 ha prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2010, introducendo le seguenti novità:
– per la sostituzione delle vecchie caldaie è previsto l’utilizzo, oltre delle caldaie a condensazione, anche di altri generatori, quali le pompe di calore a gas o elettriche;
– per gli interventi di sostituzione delle finestre in singoli alloggi e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sono stati ridotti gli adempimenti, semplificando i formulari informativi ed eliminando l’obbligo di redigere la certificazione energetica;
– la detrazione del 55% può essere ripartita, non più solo in 3 anni, ma in un numero di anni variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente.

In marzo sono stati fissati i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare per accedere alla detrazione del 55%, in attuazione dell’art. 1, comma 24, lettera a), della Finanziaria 2008.

Sono previste ulteriori semplificazioni per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili. Alcuni esempi:
– misure volte a favorire le decisioni assembleari per la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica;
– eliminazione di adempimenti burocratici per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici se in aderenza alle falde del tetto;
– deroghe alle distanze tra gli edifici e alle altezze per interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio.

 

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