Detrazione 55% e Modello 730
L’autocertificazione che rivede i dati già noti all’Enea va presentata ai Caf con la dichiarazione dei redditi.
I contribuenti che entro il 31 maggio devono presentare il modello 730 potranno usufruire della detrazione del 55%, anche per le spese che non risultano sulla scheda informativa in possesso dell’Enea, esibendo, ai Caf e ai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui si evidenziano le modifiche effettuate.
Il cittadino si impegna a trasmettere per via telematica le variazioni entro 90 giorni dall’attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea.
Questo il contenuto della risoluzione n. 44/E del 27 maggio con la quale l’Agenzia delle Entrate, considerate le difficoltà tecniche riscontrate dall’ente, prevede le nuove modalità a cui attenersi per usufruire del bonus energetico.
Per i contribuenti che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2009 è stata riconosciuta la possibilità di usufruire della detrazione del 55%, a condizione che venissero trasmessi all’Enea, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, i dati contenuti nell’attestato di certificazione e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati.
La circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha introdotto la possibilità per questi contribuenti di correggere e/o integrare il contenuto della scheda informativa da inviare, esclusivamente per via telematica, all’Enea anche oltre i 90 giorni dalla data di fine lavori ma non oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
L’Enea ha però rappresentato che vi sono alcune difficoltà di natura tecnica che non consentono di rendere operativa la procedura informatica per l’invio telematico della scheda da parte di coloro che hanno effettuato interventi di risparmio energetico.
Per venire incontro ai contribuenti, in vista della scadenza per la presentazione del modello 730, l’Agenzia ha provveduto ad aprire una “via alternativa” per la trasmissione dei dati richiesti e ha previsto che chi ha prestato l’assistenza fiscale specifichi, nelle annotazioni dei modelli di dichiarazione, che la detrazione è riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Infine i tecnici dell’Amministrazione finanziaria ricordano ai contribuenti che, se non procederanno all’invio telematico della scheda modificata all’Enea, entro 90 giorni dall’attivazione della procedura di trasmissione, la detrazione relativa alle spese di riqualificazione energetica concessa verrà considerata indebita, senza che questo comporti sanzioni nei confronti di chi ha effettuato l’assistenza fiscale.
Fonte: Nuovo Fisco Oggi
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