Demolizione e ricostruzione a distanza di tempo: ristrutturazione edilizia o nuova costruzione?
Come è noto, l’art. 3 comma 1 lett. f) del Testo Unico Edilizia(1) ricomprende nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente”(2). Sebbene la norma non lo specifichi espressis verbis, sembra ragionevole ritenere che la demolizione e la ricostruzione devono intendersi come due fasi distinti di un unico intento edificatorio, fra loro strettamente connessi e consequenziali e temporalmente vicini.
Un aspetto che può far sorgere dei dubbi all’operatore dell’ufficio tecnico comunale riguarda proprio l’aspetto temporale dei due interventi: in particolare, è possibile ritenere che si è dinanzi ad un intervento di ristrutturazione nel caso in cui il proprietario abbia prima demolito l’immobile preesistente e poi, a distanza di mesi, richieda un titolo edilizio per la ricostruzione?
La questione non è affatto secondaria, vista la necessità di verificare il titolo edilizio utile al caso concreto (SCIA, nel caso della demolizione e ricostruzione; permesso di costruire, in caso contrario) ed il rispetto di eventuali prescrizioni in ragione della corretta qualificazione dell’intervento edilizio.
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