Definizione di opera precaria ai fini del rilascio permesso di costruire
Un orientamento prevalente e costante della giurisprudenza ritiene che un’opera, pur se agevolmente “smontabile” o “spostabile” (e “prefabbricata”) non possa essere considerata “precaria” (e come tale non soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire).
Quello che conta ai fini di escludere la precarietà di un’opera non è la sua struttura “prefabbricata” o la sua “smontabilità”, bensì la sua attuale e concreta destinazione ad un uso tendenzialmente permanente o continuativo.
Depongono in questa direzione diverse sentenze tra cui quella del TAR Sicilia, sez. Palermo, sent. 3 aprile 2015 n. 853, secondo cui “l’esempio di scuola di un’opera precaria – e come tale non soggetta a concessione – è quello del casotto edificato all’interno di un cantiere, ed adibito ad usi strumentali – fisiologicamente transitori – connessi con la realizzazione dell’opera per la quale il cantiere è allestito”.
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Di conseguenza, come affermato nella recentissima sentenza del TAR Marche, sez. I, 8 ottobre 2015, n. 690, non vi alcuna precarietà idonea ad escludere la necessità del permesso di costruire per la posa di tre serre di diverse dimensioni, due cisterne in PVC con funzione di deposito per acqua e gasolio oltre a due container e due cabine prefabbricate.
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