Decreto del Fare, la SCIA passa nelle mani dello Sportello Unico
Il Decreto del Fare è stato approvato dal CdM il 15 giugno 2013 e al suo interno troviamo procedure di semplificazione per quanto riguarda la SCIA Edilizia, che viene demandata allo Sportello Unico per l’Edilizia: tutti gli oneri necessari all’acquisizione delle autorizzazioni preliminari, anche per quanto riguarda la Comunicazione Inizio Lavori, la c.d. CIL (leggi anche su Ediltecnico.it SCIA, le opere realizzabili con la Segnalazione Certificata Inizio Attività) saranno compito di quest’ultimo.
La norma è contenuta all’art. 36 del Decreto del Fare e che riunisce le semplificazioni in materia edilizia previste dall’Esecutivo Letta. Se la bozza del testo dovesse essere confermata anche nella sua versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il Testo Unico Edilizia si arricchirebbe dell’art. 23-bis relativo alle Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori (leggi anche su Ediltecnico.it Decreto del Fare in CdM, ecco le misure di semplificazione in edilizia).
In sostanza, il Decreto del Fare prevede che, nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, prima della presentazione della SCIA, il privato può richiedere allo Sportello Unico per l’Edilizia di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.
Lo Sportello Unico dovrà poi comunicare tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
Se tali atti non vengono acquisiti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, viene convocata la conferenza di servizi, come stabilito dal comma 5-bis dell’art. 20 del Testo Unico Edilizia.
Nel caso di presentazione contestuale della SCIA edilizia e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, il privato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
Le stesse disposizioni si applicano anche alla CIL, la comunicazione dell’inizio dei lavori, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.
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