Debenza del contributo di costruzione per la realizzazione di opere all’interno di un terminal bus
Una società nella qualità di avente causa della società concessionaria di un terminal bus, richiede l’esonero del contributo di costruzione per la realizzazione di opere (servizi igienici al servizio di un’area direzionale e locali per fisioterapia) all’interno di detto terminal, invocando una norma di legge regionale secondo cui il contributo non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l’interesse pubblico”. Detta disposizione regionale è applicativa di un principio contenuto nell’art. 17, III comma, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001, che, anch’esso, dispone come non sia dovuto tale contributo “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
Dal canto suo il Comune nega l’agevolazione richiesta, ritenendo che non possano riscontrarsi le condizioni previste dalle norme in materia.
La pretesa della società è legittima? Scoprilo qui nel quesito risolto dal nostro esperto Mario Petrulli.
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