Dal 29 luglio in vigore il Dlgs 81/2008

Il 29 luglio p.v. entrera` in vigore il Dlgs. 81/08 (Testo unico) per le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, e le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie. Pertanto, entro tale data, i datori di lavoro dovranno aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR nel seguito).

Ai sensi dell`art. 28, comma 2, il DVR dovra` avere "data certa". In merito a questo aspetto, in attesa di chiarimenti ministeriali, si ritiene, conformemente a quanto indicato dal Garante della Privacy che ha trattato tale problematica per altre tematiche, di poter utilizzare i seguenti strumenti:

a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall`art. 8 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziche` sull`involucro che lo contiene;
b) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999);
c) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformita` alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
d) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Per quanto riguarda i contenuti del DVR, si specifica che, ai sensi dell`art. 28 comma 1, devono essere oggetto della valutazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell`accordo europeo dell`8 ottobre 2004 siglato il 9 giugno u.s. dalle associazioni datoriali e dei lavoratori, allegato alla presente.

Tale accordo costituisce un riferimento per i datori di lavoro (e per i lavoratori) per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato, aiutando a riconoscere alcuni segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato. Sono esempi non esaustivi di potenziali indicatori di stress un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori.

L`individuazione di tale problema comporta l`adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure atte a prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, mediante misure collettive individuali o miste. L`accordo all`art. 6 ne riporta alcuni esempi:

– misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilita` e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell`organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l`ambiente di lavoro,
– la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento,
– l`informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.

Inoltre il DVR dovra` contenere l`individuazione delle procedure per l`attuazione delle misure da realizzare, nonche` dei ruoli dell`organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e l`individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita` professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

In riferimento al primo aspetto si evidenzia che l`adozione di un modello di organizzazione e di gestione consente di adempiere a tale obbligo.

Laddove il DVR riporti gia` la valutazione di tutti i rischi e abbia contenuto conforme a quanto riportato al comma 2 dell`art. 28, e` comunque consigliabile effettuare almeno un aggiornamento dei riferimenti normativi.

Fonte: www.ance.it

 

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