Crediti P.A., nuova circolare del MEF sulle modalità applicative

E’ stata pubblicata il 27 novembre scorso la Circolare del MEF  sulle modalità applicative della Certificazione dei crediti dalle P.A. 

Nella parte di Premessa la circolare ricorda che:

“a) è stato ridotto a trenta giorni dal momento dell’istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l’amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l’insussistenza o inesigibilità del credito; 

b) con riferimento alle Regioni e ai relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale è stato circoscritto l’ambito di esclusione dal rilascio delle presenti certificazioni.

Pertanto a legislazione vigente:

– sono tenute al rilascio delle certificazioni anche le Regioni (ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari;
– è stato modificato il perimetro degli enti esclusi dalla disciplina della certificazione: anziché le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dalla normativa previgente, non possono rilasciare certificazioni di crediti ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Al punto 2 il documento precisa che le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, riguardano somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte:
a) delle Regioni e dalle Province Autonome;
b) degli Enti locali.
c) degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre il MEF specifica che le certificazioni previste dal decreto certificazione non sono rilasciate:

a) dagli Enti locali commissariati. Più precisamente non sono oggetto della certificazione i crediti nei confronti degli Enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dagli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell’ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito, ferma restando comunque la validità delle certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito delle operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Nella circolare il Ministero sottolinea che può essere certificato solo l’importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT.

Infine il nuovo documento fornisce chiarimenti sul procedimento di rilascio della certificazione, sulla procedura di pagamento del credito certificato e sulle comunicazioni degli agenti della riscossione al ministero dell’economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con somme dovute per tributi e contributi previdenziali.

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