Costo di costruzione, l’aggiornamento è competenza dell’ufficio tecnico?
Il mancato aggiornamento annuale del costo di costruzione può generare responsabilità erariale in capo al responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Ad affermarlo è la Corte dei Conti, sez. giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 265 del 31 maggio 2011.
Secondo i giudici contabili, l’adeguamento annuo del costo di costruzione secondo l’indice Istat, disciplinato dall’art. 16 del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), trattandosi di adempimento strettamente connesso all’esatto computo del contributo dovuto in relazione al rilascio del permesso di costruire, rientra nelle competenze ordinarie del Responsabile dell’Area di riferimento, ossia quella tecnica.
L’aggiornamento, in concreto, si risolve in una operazione di calcolo da effettuarsi sulla base di un parametro – la variazione Istat – fissato da prescrizioni legislative (statali e regionali) alla stregua delle quali si sarebbe dovuto provvedere automaticamente anno per anno, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali da parte degli organi di governo comunali trattandosi, invero, di adeguamento comunque obbligatorio per legge e qualificato, dagli stessi giudici contabili, “di non particolare complessità”.
Proprio per l’obbligatorietà legislativamente prevista e la non complessità dell’aggiornamento, l’omesso adempimento è una condotta qualificabile gravemente colposa (fatta salva, ovviamente, l’ipotesi in cui sia ravvisabile il dolo, ossia la volontà di evitare l’aggiornamento allo scopo di arrecare un danno finanziario all’ente locale).
quesito tratto da L’ufficio Tecnico n. 3/2012
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