Contributo di costruzione, si restituisce anche con parziale realizzazione?

La giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, sent.  n. 188 del 31 gennaio 2011; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 728 del 24 marzo 2010; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. n. 2294 del 12 marzo 2008) è concorde nel ritenere che, allorché il privato rinunci al permesso di costruire o anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio – per scadenza dei termini iniziali o finali o per il sopravvenire di previsioni urbanistiche introdotte o dallo strumento urbanistico o da norme legislative o regolamentari, contrastanti con le opere autorizzate e non ancora realizzate – sorga in capo alla p.a. l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione.

Il contributo è, difatti, strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio: di conseguenza, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di causa cosicché l’importo versato va restituito

Sempre la giurisprudenza (cfr., recentemente, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 188 del 31 gennaio 2011) ha altresì affermato che il diritto alla restituzione in capo al richiedente il permesso di costruire sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato soltanto parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pure sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione.

L’utilizzo solo parziale delle facoltà edificatorie assentite dal permesso di costruire comporta dunque il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.

Sulla somma suddetta devono essere riconosciuti gli interessi legali, in quanto trattasi di interessi corrispettivi (art.  1282 c.c.), fondati sulla naturale caratteristica del denaro a produrre interessi, e che prescindono pertanto da profili di colpa, che rileverebbero in presenza di interessi con funzione risarcitoria quali quelli moratori (art. 1224 c.c.). 

Quanto alla loro decorrenza, la norma generale dell’art. 1282 c.c. prevede che gli interessi decorrano dal momento in cui il credito è liquido (ossia, il cui ammontare è certo o accertabile mediante operazioni di mero conteggio aritmetico) ed esigibile (ossia, non sottoposto a condizione sospensiva o termine in favore del debitore).

In concreto, il termine coincide con quello della domanda

Infine, per quanto attiene alla prescrizione, ai sensi dell’art.  2935 c.c. il relativo termine comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e, dunque, dalla data in cui il titolare comunica alla amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte della p.a. del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali o per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti.

tratto dalla rubrica Quesiti de L’Ufficio Tecnico 6/2011

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