Contributo di costruzione per realizzare un centro anziani: va pagato?

Una società immobiliare che richiede il permesso di costruire per realizzare un centro sociale per anziani può essere esonerata dalla corresponsione del contributo di costruzione?

La risposta a questa domanda può essere ritrovata all’interno di una recente sentenza del TAR della Toscana (la n. 1596 del 16 ottobre 2014). Il Testo Unico dell’Edilizia, all’art.17, comma 3, lett. c, stabilisce l’esonero del contributo di costruzione per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

Per addivenire all’esonero dal pagamento del contributo di costruzione è pertanto necessario che l’opera stessa sia realizzata da “enti istituzionalmente competenti”, ovverosia da soggetti come enti pubblici o enti privati che non agiscano per fini di lucro e possiedano un “legame istituzionale con l’azione amministrativa volta alla cura di interessi pubblici”, come afferma la giurisprudenza prevalente.

Nella fattispecie non pare che la società immobiliare possieda tali requisiti soggettivi: come si risolve pertanto il caso? Per scoprirlo (con approfondimenti giurisprudenziali annessi) consulta il quesito redatto dai nostri specialisti intitolato Esonero del contributo di costruzione per la realizzazione di un centro sociale per anziani.

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