Condono edilizio: quando il parere della commissione è facoltativo?
A proposito di condono edilizio: una sentenza del Consiglio di Stato delinea alcune precipue caratteristiche della procedura speciale volta alla concessione di costruire sanatoria (detta anche “straordinaria”).
Infatti le caratteristiche di evidente specialità contenute all’interno della disciplina del procedimento di condono edilizio (e che differenziano quest’ultimo dal procedimento ordinario propedeutico al rilascio della concessione ad edificare) unite alla mancanza di una precisa e specifica statuizione in merito alla sua necessità fanno sì che il parere della commissione edilizia non sia obbligatorio.
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2451, del 13 maggio 2014 afferma pertanto che il parere della commissione edilizia si configura soltanto come facoltativo: il suddetto parere ha la peculiare ed esclusiva finalità di permettere di acquisire eventuali informazioni e valutazioni in merito ad eccezionali e sporadici casi afferenti alla materia. In assenza di questi è sufficiente una semplice verifica di presupposti e condizioni, esplicitamente posti dalla legge italiana.
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La pronuncia in esame aveva come oggetto un’istanza di condono edilizio richiesta al fine di sanare corpi di fabbrica edificati anteriormente al 1967 connessi ad alcuni manufatti contigui, realizzati in data successiva e privi di titolo (quindi abusivi).
I giudici, all’interno della sentenza, hanno espresso il seguente concetto: “Nel procedimento di cui trattasi, in cui la questione riguardava solo la data di realizzazione delle opere oggetto di condono, non v’era comunque ragione di acquisire il parere di un organo consultivo, qual è la commissione edilizia, involgendo accertamenti di natura meramente tecnica”.
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