Classificazione bene principale tra immobili di lusso
Questo, in sintesi, quanto previsto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 265/E dello scorso 26 giugno, con la quale è stata data risposta all’interpello di un contribuente: se, dopo un’indagine di natura tecnica e in relazione alla dimensione e al valore catastale, le pertinenze portano alla classificazione del bene principale tra gli immobili di lusso, si possono perdere le agevolazioni previste per la prima casa.
Il contribuente aveva chiesto se per un’abitazione non di lusso classificata nella categoria catastale A/4 di cui fanno parte un garage-autorimessa di ampia dimensione (classificata nella categoria catastale C/6) e una soffitta-ripostiglio (categoria catastale C/2) si possano classificare queste ultime come pertinenze e si possa usufruire dell’agevolazione prima casa, prevista dall’articolo 69 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, che consente l’assolvimento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 168,00 per ciascun tributo), tenuto conto che la rispettiva estensione e valore catastale delle pertinenze sono superiori a quelli dell’abitazione principale.
La sussistenza del vincolo di pertinenza presuppone l’esistenza degli elementi elencati di seguito.
– Volontà, espressa o tacita, da parte del proprietario della cosa principale o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare al servizio o all’ornamento del bene principale il bene accessorio.
– Destinazione durevole e attuale di una cosa a servizio o a ornamento di un’altra ai fini del miglior uso di quest’ultima.
L’Agenzia ha, infine, chiarito che nel caso prospettato dal contribuente non è possibile stabilire se le pertinenze svolgono effettivamente una funzione volta a migliorare l’utilizzazione dell’unità abitativa ovvero ad aumentarne il decoro: è un apprezzamento di fatto non valutabile in sede di interpello ordinario.
Non è possibile determinare se le due pertinenze comportano la classificazione tra gli immobili di lusso del bene principale, valutazione, quest’ultima, che richiede un’indagine di natura tecnica.
Le agevolazioni (articolo 69, commi 3 e 4, legge n. 342 del 2000) possono essere riconosciute per gli immobili pertinenziali se è dimostrabile dal richiedente, anche sulla base della dimensione e del valore catastale, che tra gli stessi e il bene principale ci sia un rapporto economico-giuridico di strumentalità e di complementarietà funzionale.
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