Certificatori energetici, il provvedimento include anche i Geologi
Il Consiglio nazionale dei Geologi ha espresso soddisfazione per l’inclusione anche dei geologi tra i professionisti che possono svolgere l’attività di Certificatore energetico degli edifici, da parte del nuovo regolamento.
Il nuovo provvedimento prevede infatti tra i requisiti anche il possesso della laurea in Scienze Geologiche (L34) e della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM 74), nonché della laurea in Scienze ambientali (82S), per la quale è prevista l’ammissione all’Esame di Stato per la professione di Geologo, con la conseguente possibilità di iscrizione all’Ordine professionale.
“Già in precedenza il Consiglio Nazionale dei Geologi, quale autonomo contributo conoscitivo utile ad un definitivo riconoscimento del ruolo – si legge nel comunicato del CNG – , aveva posto all’attenzione del Ministero delle Attività Produttive la fondata considerazione che anche i geologi avessero diritto all’iscrizione all’elenco dei certificatori energetici degli edifici, argomentando che i fondamenti professionali dell’istanza di inserimento del geologo tra i certificatori energetici possono riscontrarsi nella formazione fisicomatematica di base, ma anche in taluni e diversi profili formativi che riguardano lo studio delle caratteristiche fisico-termiche dei complessi litologici e idrogeologici costituenti il sottosuolo, quali, ad esempio, la conducibilità, la diffusività, la capacità termica, ecc. oggi largamente sfruttate dai geologi per le applicazioni nel campo della geotermia a bassa entalpia. Il regolamento approvato dunque da ragione alle istanze ed alle argomentazioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, che nella riunione del 17 novembre 2011 aveva deliberato l’approvazione del documento “Certificazione energetica degli edifici – Competenza del geologo”, convertita poi nella Circolare n. 345 che impegnava gli Ordini Regionali a vigilare sulla corretta/opportuna applicazione della norma statale, con l’inserimento della nostra categoria tra i “soggetti tecnici” abilitati alla certificazione energetica”.
Sul nuovo regolamento il CNG sottolinea l’importanza, oltre al requisito di iscrizione all’Ordine professionale, della frequenza obbligatoria di corsi di formazione sulla certificazione energetica degli edifici di almeno 64 ore e della piena indipendenza e imparzialità dei certificatori.
“Il decreto, infine, aggiungono i Geologi – ribadisce che l’Attestato di certificazione energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico che lo firma, ai sensi dell’articolo 481 del Codice penale.
Va tuttavia rilevato che un input decisivo all’approvazione di questo regolamento, proprio al termine della legislatura ed a pochi giorni dal voto elettorale, è stata la procedura d’infrazione pervenuta il 19 luglio 2012 alla Corte di Giustizia Europea, che ha contestato all’Italia il mancato rispetto dell’obbligo di certificare le condizioni energetiche degli edifici attraverso esperti indipendenti”.
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