Certificato di agibilità, la documentazione per il rilascio
È stato chiesto all’amministrazione comunale il rilascio del certificato di agibilità, relativamente ad un immobile per il quale era stato rilasciato permesso di costruire, e dopo la dichiarazione dell’interessato circa la conclusione dei lavori assentiti con il predetto titolo edilizio.
Ai fini del rilascio del certificato richiesto, è sufficiente la semplice richiesta dell’interessato o è, invece, necessaria ulteriore documentazione?
Secondo l’art. 24 d.P.R. 380/2001 il certificato di agibilità deve attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene salubrità, risparmio energetico degli edifici ed egli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”, lasciando chiaramente intendere come gli aspetti urbanistico/edilizi siano giuridicamente distinti ma, ovviamente, presupposti e preliminari rispetto all’accertamento delle condizioni richieste con il certificato di cui al quesito (cfr. Consiglio di Stato, V, 30 aprile 2009, n. 2760; T.A.R. Abruzzo, ordinanza 11 gennaio 2001, n. 1).
Il carattere di interdipendenza che intercorre tra i due diversi aspetti viene, altresì, avvalorato dalla recente dottrina anche in contrasto con talune precedenti, e oggi superate, posizioni della giurisprudenza che sottolineavano l’assoluta indipendenza tra il certificato di agibilità e la concessione edilizia (permesso di costruire). In passato, Consiglio di Stato, V, 22 aprile 1980, n. 442 e V, 28 marzo 1980, n. 327.
In tal senso, la revisione del precedente indirizzo giurisprudenziale trova oggi fondamento nella circostanza che, ancor prima della logica giuridica, è un principio di ragionevolezza a escludere che possa essere utilizzato, quale che ne sia l’uso, un immobile non conforme alla normativa urbanistico/ edilizia, vanificandosi, in caso contrario, la finalità cui è preposta della normativa per la tutela dei relativi interessi (uso del suolo, difesa dell’ambiente, salubrità degli abitati, ecc.).
Il sopraindicato rapporto tra il permesso di costruire e l’agibilità delimita, così, l’ambito di operatività, al riguardo, dell’amministrazione nel senso che, al fine di poter evadere la richiesta dell’interessato sull’agibilità dell’immobile, è legittimo pretendere dal privato una dichiarazione asseverata del tecnico progettista attestante la conformità dei lavori eseguiti al permesso di costruire (soprattutto, per esempio, in ordine al rispetto degli aspetti planovolumetrici, delle superfici realizzate, del perimetro di fondazione, etc.), senza la quale dichiarazione il comune non potrebbe effettuare le verifiche di propria pertinenza di cui dar conto nelle premesse del certificato di agibilità.
Va da sé che, ove siano riscontrate variazioni apportate in sede esecutiva dei lavori al progetto assentito con il permesso di costruire e tali variazioni siano riconosciute come incidenti su aspetti sostanziali (quali, ad esempio, quelli sopraindicati), l’amministrazione non potrà concedere il certificato di agibilità che, come detto, presuppone la piena conformità urbanistica delle opere realizzate.
S’iscrive in tale quadro anche quella pronuncia giurisprudenziale (Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2005 n. 1543) che consente al comune di negare il rilascio del certificato di agibilità laddove l’immobile sia in contrasto con la disciplina paesaggistica in quanto, come noto, gli aspetti paesaggistici possono rifluire sulla materia urbanistico/edilizia inibendo il rilascio di titoli edificatori.
Il divieto di abitare edifici privi di certificato di agibilità è sanzionato, peraltro, dalle leggi sanitarie (art. 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 come trasfuso nell’art. 24 d.P.R. 380/2001) in base alle quali si determina una situazione di illiceità che può rafforzare la decisione di un giudice penale a disporre il sequestro preventivo di immobile abusivo già ultimato (arg. in Cons. Pen., sez. III, 22 ottobre 2010, n. 3885).
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Tratto dalla rubrica Quesiti della rivista L’ufficio tecnico n.1-2/2012
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