Catasto, la rendita presunta degli immobili fantasma

Con il provvedimento pubblicato il 19 aprile scorso il direttore dell’Agenzia del Territorio ha definito i criteri per l’attribuzione della rendita presunta che sarà applicata a quanti non regolarizzeranno, entro il 30 aprile, gli edifici sconosciuti al Catasto.

In particolare se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 78/2010, le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine stabilito dall’articolo 2 del d.l. 225/2010, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, viene determinata secondo le seguenti modalità:

a) per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe;

b) per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. 
Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.

Il provvedimento spiega all’art. 1 che il classamento consiste nell’individuazione della categoria e della classe. A tal fine sono necessari gli elementi tecnici emersi durante i sopralluoghi o forniti dai comuni, nonché i riferimenti della zona censuaria in cui è situato l’immobile.
 
La consistenza viene calcolata in base alla superficie desumibile dai rilievi, numero di piani o altezza dello stabile.

L’attribuzione d’ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti interessati, oltre all’irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri di cui all’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il termine stabilito, ma prima dell’inserimento in atti della rendita presunta da parte dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli oneri relativi alle spese, nonché quelli connessi alle attività svolte.

L’Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di accertamento catastale per l’attribuzione della rendita presunta, mediante l’affissione all’albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di trattamento dei dati personali.

Gli identificativi del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, relativi all’immobile accertato, sono resi disponibili, per i soggetti interessati, presso tutti gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, ovvero sul sito internet dell’Agenzia. Ogni altro elemento relativo all’avviso di accertamento catastale per l’attribuzione della rendita presunta può essere richiesto presso l’Ufficio provinciale che lo ha emesso, sulla base della competenza territoriale.

In caso di mancato o insufficiente pagamento degli oneri di cui al presente provvedimento, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

 

 

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