Case fantasma, online le rendite presunte

Fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati all’Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili fantasma, che non sono stati dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati.

A comunicarlo è l’Agenzia del Territorio con una nota stampa.

Nello stesso periodo, questi elenchi sono consultabili, oltre che presso i Comuni, anche presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.

Sul sito internet dell’Agenzia, alla pagina: http://www.agenziaterritorio.gov.it/, è inoltre possibile consultare, per tutti i Comuni interessati, l’elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta.

I soggetti interessati possono chiedere, con istanza in carta semplice, il riesame dell’avviso di accertamento, in sede di autotutela, nei seguenti casi:

– errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;

– non accatastabilità dello stesso fabbricato;

– avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione “Docfa” per l’accatastamento del fabbricato stesso.

La presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la proposizione del ricorso.

Si ricorda che il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta, dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente, decorre trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato dell’Agenzia nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012.

Si ricorda che la rendita presunta è attribuita in via transitoria, nelle more dell’iscrizione in catasto del fabbricato non dichiarato, attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento con procedura Docfa.

Al riguardo, i titolari di diritti reali sugli immobili pubblicati, ai quali è stata attribuita la rendita presunta, sulla base di quanto disposto dall’art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, sono tenuti comunque a presentare le relative dichiarazioni di aggiornamento catastale entro 120 giorni dal 3 maggio 2012, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Comunicato sopraindicato, al fine di evitare le ulteriori sanzioni amministrative, quadruplicate, (art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), previste nel caso di mancata presentazione entro tale termine.

Fonte: Agenzia del Territorio

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