Cambio destinazione d’uso senza opere in zona A
In numerose occasioni la giurisprudenza ha affermato che il semplice cambio di destinazione d’uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l’assetto dell’area in cui l’intervento edilizio ricade.
Applicando tale regola ai casi concreti, è stato ritenuto effettuabile senza preventivo rilascio del permesso di costruire la trasformazione di un fabbricato agricolo in artigianale (T.A.R. Abruzzo, sez. L’Aquila, sent. n. 236 del 2 aprile 2009, secondo cui si trattava di una trasformazione chenon comportava una oggettiva modificazione nell’assetto urbanistico ed edilizio né poteva incidere sugli indici di edificabilità), la trasformazione di una civile abitazione inufficio privato (T.A.R. Lazio, sez. II, Roma, sent. n. 8002del 7 ottobre 2005) o la trasformazione di un box in deposito materiali e mezzi (T.A.R. Liguria, sez. I, sent. n. 102del 28 gennaio 2004)
Tuttavia, nei casi in cui il mutamento riguarda la zona A, è espressamente richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire dall’art. 10, comma 1, lett. c) del testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001), secondo cui costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedentee che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nellezone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso” (in tal senso, in giurisprudenza, cfr. recentemente T.A.R. Lazio, sez. I-quater, Roma, sent. n. 2832 del 26marzo 2012).
Quesito tratto da L’Ufficio Tecnico 4/2012
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