Beni demaniali marittimi: i principi che disciplinano la concessione

Come si configura la procedura corretta per la concessione di un bene demaniale marittimo? A tale interrogativo ha risposto una sentenza del TAR Campania, sez. II Salerno, più precisamente la n. 553 del 10 marzo 2014, elencando i punti di riferimento normativi (soprattutto a livello comunitario) fondamentali per affrontare (a livello di principio) tale procedura.

A parere della giurisprudenza amministrativa prevalente “alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica e, tra queste, le concessioni demaniali marittime, poiché idonee a fornire un’occasione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, si applicano i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti”.

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Secondo tale filone giurisprudenziale il concetto che deve essere ribadito è il seguente: “I principi comunitari di trasparenza, di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi , espressi nel trattato dell’Unione Europea, sono direttamente applicabili (cd. “self-executing”) a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne che ne facciano applicazione”. In questa direzione è stato il TAR Calabria a pronunciarsi, attraverso la sentenza 23 novembre 2011, n. 833, in cui, in base a tali principi, si è escluso il diritto d’insistenza in capo a concessionari di beni del demanio marittimo adibiti ad uso turistico-ricreativo.

Per un focus analitico in materia di beni demaniali e patrimoniali suggeriamo la consultazione dell’approfondimento di dottrina redatto dalla nostra esperta autrice Antonella Mafrica, intitolato Quesiti risolti in materia di beni demaniali e patrimoniali del Comune (Parte III)

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