Beni demaniali: lo stadio è patrimonio indisponibile del Comune?
A proposito di beni demaniali e patrimoniali dei Comuni, come si colloca da un punto di vista giuridico il bene costituito dallo stadio comunale? Si tratta di un bene appartenente al patrimonio disponibile o a quello indisponibile del Comune?
La domanda può sorgere in molteplici casi presso gli uffici tecnici comunali nel momento in cui ci si trova alle prese con la materia demaniale. Ecco qualche rapida ed interessante indicazione fornita dalla giurisprudenza prevalente al fine di dare una risposta all’interrogativo.
A parere dei giudici amministrativi (in particolare TAR Lazio, sez. II Roma, sent. n. 2545 dell’11 marzo 2013), l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un Ente territoriale si stabilisce in relazione alle caratteristiche funzionali ed oggettive del bene stesso (in questo senso anche la Cassazione ha fatto sentire la sua voce, attraverso la sentenza 16 dicembre 2009 n. 26402).
Per una panoramica generale sul tema consulta la nostra Pagina speciale dedicata ai Beni demaniali.
Ciò presuppone non solo che il bene sia di proprietà del Comune, ma anche una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio. Con specifico riferimento agli impianti sportivi di proprietà comunale, la giurisprudenza afferma che appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art. 826, comma ultimo del codice civile, essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che vi hanno luogo.
Per tutti i riferimenti giurisprudenziali in materia e per consultare altri quesiti idonei a chiarire i temi afferenti ai beni demaniali e patrimoniali (con particolare riferimento alle problematiche che tutti i giorni sono affrontate presso gli uffici tecnici comunali) consulta l’approfondimento intitolato Quesiti risolti in materia di beni demaniali e patrimoniali del Comune (Parte II), a cura di Antonella Mafrica.
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