Basilicata: cosa non va nella legge regionale in materia di demolizioni
Governo del territorio e competenze cangianti: il Consiglio dei Ministri ha impugnato la Legge Regione Basilicata 5/2016. Nel definire gli incentivi per gli interventi di demolizione e ricostruzione, infatti, le Regioni non possono stabilire autonomamente cosa si intende per edificio esistente. A sostenerlo è il Governo nell’atto di impugnazione.
L’art. 42 della l.r. Basilicata 5/2016 interpreta infatti l’articolo 3, comma 1 del Piano Casa della Basilicata (LR 25/2009) spiegando il significato di edificio esistente. L’art. 3 del Piano Casa prevede premi di superficie del 30% per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, realizzati legittimamente e/o condonati, dopo il 1942 senza un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti e adeguati livelli di prestazione energetica.
Nella prima versione della norma del 2009 veniva specificato che tra gli edifici esistenti erano compresi anche quelli in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità. Successivamente a ciò, la l.r. 25/2012, che ha modificato e prorogato il Piano Casa, ha cancellato questa spiegazione, che è stata però introdotta nuovamente dalla l.r. 5/2016.
Secondo il Governo la norma violerebbe la potestà legislativa dello Stato in materia di governo del territorio poiché non si limiterebbe a spiegare meglio un concetto già contenuto implicitamente nel testo, ma contribuirebbe ad estendere i bonus sulle demolizioni e ricostruzioni a un gruppo di edifici che invece sarebbe escluso. Sulla questione si pronuncerà ora la Corte Costituzionale. Un tema rilevante a livello nazionale, e che sarà anche oggetto di cambiamento attraverso la riforma costituzionale che dovrà essere confermata dal referendum del prossimo ottobre.
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